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Forse non tutti ancora sanno che da luglio 2018 è cambiata la regolamentazione dei rimorchi e dei carrelli per il trasporto di cose o attrezzature sportive, con massa complessiva fino a 3500kg. Infatti, proprio da luglio 2018, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato un calendario delle revisioni per rimorchi e carrelli portamoto.
Fino all’anno scorso, il Codice della Strada, definiva che tutti i carrelli immatricolati prima del 1998, a meno che non avessero già effettuato una revisione, erano liberi di circolare senza revisione. Per assurdo, si approvava la libera circolazione di carrelli vecchi, arrugginiti e senza freni, mentre i carrelli più moderni dovevano rispettare i tempi di revisione.
Dopo anni di interpretazioni personali delle varie leggi, lo Stato Italiano ha deciso di mettere mano a questa legge approvando un emendamento che permette a tutti di mettersi in regola con il Codice della Strada.
Revisione obbligatoria per rimorchi e carrelli da maggio 2018
A maggio 2018 è stato pubblicato il calendario che definisce i periodi di revisione dei rimorchi appartenenti alle categorie O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) e O2 (rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t), prontamente comunicato a tutti gli appassionati da FMI sul proprio sito web federale.
Nel particolare, entro il 31 dicembre 2018 tutti i carrelli immatricolati fino al 31 dicembre 2000 devono effettuare il collaudo presso le strutture della Motorizzazione Civile, per poter circolare. Nel 2019 invece sarà la volta dei carrelli immatricolati tra il 01/01/2001 e il 31/12/2006, mentre nel 2020 sarà la volta dei carrelli immatricolati dal 01/01/2007 in poi.
Un esempio: se sono in possesso di un carrello portamoto immatricolato novembre 1998, fino al 31 dicembre 2018 posso effettuare la revisione in qualsiasi data. Scaduto questo termine, se non ho ancora fatto la revisione, dovrò attendere fino a novembre 2019 per poterlo mettere in regola!
ATTENZIONE: nei periodi definiti sarà possibile richiedere la revisione in qualsiasi data durante l’anno, ma se si “salta” il periodo e si decide di effettuare la revisione fuori tempo, bisognerà attendere il mese di immatricolazione del carrello.
Chi invece è in possesso di una revisione valida e successiva al 31/12/2000 rientra nel 3° scaglione e quindi dovrà andare a revisione nel mese di immatricolazione nel 2020.
Prenotazione e la revisione dovranno essere effettuate presso gli uffici terroitoriali della Motorizzazione Civile. Non è ancora stato chiarito se officine autorizzate possano effettuare revisioni (anche mediante tecnici della Motorizzazione) o controlli sui rimorchi omologati senza impianto frenante (quindi della categoria O1). Ci sono circa 18 anni di immatricolazioni da revisionare presso le strutture della Motorizzazione, pertanto è possibile che il sistema statale si intasi e il carrello che non venga revisionato entro fine anno.
Allegato 1 al DD 18.5.2018 prot. n. 211 | |||
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Scaglione | ANNO | Dal | Al |
1° | 2018 | precedenti | 31/12/2000 |
2° | 2019 | 01/01/2001 | 31/12/2006 |
3° | 2020 | 01/01/2007 | successivi |
In cosa consiste la prova di revisione del carrello
I controlli effettuati riguardano ovviamente:
- impianto elettrico, quindi luci di posizione, freccie, retromarcia e retronebbia (per i carrelli che le prevedono)
- sospensioni
- freni, con una prova di frenata a carrello carico o scarico
A discrezione del proprietario, la prova potrà essere svolta con carrello carico o scarico, fermo restando che egli resta il responsabile di qualsiasi problema durante la prova, derivante da una non corretta disposizione e assicurazione del carico stesso. Questa scelta, a giudizio di molti, pone un grosso problema di carattere tecnico perchè i sistemi a repulsione necessitano di un carico minimo perchè il sistema funzioni correttamente, senza contare che per questioni di sicurezza bisognerebbe verificare l’effettivo funzionamento dell’impianto frenante nelle condizioni di effettivo carico di esercizio.
Chi ha il carrello portamoto spesso si costruisce artigianalmente un cassone per il trasporto di attrezzi e materiale, da sostituire ad un posto moto. E’ scontato che i carrelli portamoto con installati cassoni artigianali o dispositivi supplementari non supereranno la prova di revisione. Per quanto utili e ben congegnati, purtroppo tali aggiunte non sono omologate con il carrello originale.
Sanzioni per chi circola con un carrello senza revisione
Al superamento della prova verrà fornito un attestato di superamento di controllo che avrà la validità di due anni. Scaduti i termini previsti dal decreto, senza aver ottemperato all’obbligo di far revisionare il proprio carrello portamoto, questo non potrà più circolare fino a superamento effettivo della revisione.
Ricordiamo che un veicolo con la revisione scaduta non è abilitato alla circolazione. Con la prenotazione della revisione è possibile circolare solamente il giorno stesso della prova e solamente nel tragitto verso la sede in cui si svolgeranno le verifiche tecniche. È necessario che la prenotazione sia stampata su foglio cartaceo perchè, nel caso, andrà esibito e vidimato da chi avrà effettuato il controllo.
La circolazione con revisione scaduta impone una sanzione da 169 a 679 euro con interdizione alla circolazione (ritiro del libretto) fino ad avvenuta regolarizzazione. Continuare a circolare con un veicolo sospeso dalla circolazione espone al rischio di multe da 1975 a 7953 euro con fermo amministrativo fino a 90 gg. Per infrazioni reiterate si arriva fino alla confisca amministrativa. Esibire un falso certificato di revisione comporta un verbale compreso tra i 398 e 1.596 euro. Infine, nel caso in cui si verifichi un incidente con torto, la compagnia assicurativa risarcisce i danni e i danneggiati ma può rivalersi sull’assicurato.
Per un carrello di categoria 01 (senza impianto frenante)il controllo e solo su impianto elettrico?grazie
Sì, i controlli variano in base all’omologazione del carrello. Anche per i vecchi carrelli che non disponevano di luci retronebbia e retromarcia, queste non vengono richieste al momento del collaudo. Stesso discorso per freni o ammortizzatori, ovviamente.
Oggi sono andato alla Motorizzazione per prenotare la revisione per il mio carrello portamoto immatricolato nel 2003, il giorno assegnatomi per la revisione è a novembre 2019, mi hanno detto che non posso più circolare! Come è possibile? Non sono io che ho superato il periodo della revisione ma loro che sono indietro di 18 anni. Possibile che non posso più usare il carrello anche se la scadenza della mia revisione, come da DD è fine 2019?
Gentilmente qualcuno può darmi una spiegazione?
Saluti, Bruno
Ciao Bruno,
visti i ritardi dei vari centri di collaudo la circolazione è consentita fino al giorno della revisione stesso. Ne ho avuta conferma il giorno della mia revisione in motorizzazione, quando mi hanno fatto vedere una loro circolare, che purtroppo non ho potuto fotografare. L’importante è avere il foglio della prenotazione a portata di mano in caso di controllo.
Ho un carrello datato 20-o7-2001 pertanto da revisionare entro il 2019 , sono residente a Forlì ed il carrello con sopra una moto ( 1000 SP 3 -Moto Guzzi ) si trova a Varese pronto da venir giù in Romagna .
Dove devo revisionare , a Varese o a Forlì ? Con una prenotazione presso la motorizzazione di Forlì posso viaggiare ?
Grazie e saluti Pier vLuigi
Certo, l’obbligo è di effettuare il collaudo presso la motorizzazione, ma non deve essere strettamente quella dove è stato immatricolato il carrello. Può prenotare a Forlì e portare a casa la moto 😉
allora stamattina ho fatto la revisione del rimorchio, ti controllano: N. telaio, targhetta dell’azianda applicata sul rimorchio (quella in alluminio) pneumatici se conformi alla misura sul libretto ( se sono fuori produzione controllano l’equivalente) ed io ho rischiato di non passare, freno a mano, frenata in velocità, impianto elettrico (io non ho la luce di retromarcia) l’ingegnere ha detto che è obbligatoria dal 2005, però non mi ha saputo dire da che mese, (il mio è omologato ad aprile 2005 e ha chiuso un occhio perchè avrebbe dovuto vedere il mese preciso….).
Devo dire che anche per il mio i tecnici avevano storto il naso: sebbene immatricolato nel 98 (quando c’era l’obbligo delle luci retro e fendinebbia) l’omologazione del carrello era del 1988, quando queste non erano obbligatorie. Vale la data di OMOLOGAZIONE del carrello, ovviamente. Quindi se avete carrelli preistorici immatricolati in tempi recenti valgono le regole che vigevano all’epoca. Un po’ come le vecchie moto senza freccie: se nascevano senza, l’obbligo non esiste.
Buongiorno,
Per un carrello portaimbarcazioni che bisogna fare?
Chi mi puo’ essere di aiuto’
immatricolato nel 2004
Per tutti i rimorchi c’è l’obbligo della revisione. Gli unici esclusi sono i carrelli appendice, perciò le consiglio di contattare l’ufficio motorizzazione più vicino e chiedere informazioni su come/cosa controllano al momento della revisione.
Salve, vengo a conoscenza solo ora dell obbligo dal 2018.
Posseggo un carrello porta moto del 1980, revisionato nei primi anni del 2000.
Quando potrei farlo revisionare?
Se per ipotesi domani prenotassi una revisione, da li alla suddetta data potrei quindi circolare?
Grazie in anticipo
Ciao Fabio, vista l’inerzia degli uffici in motorizzazione SI’, quando prenoti il collaudo puoi circolare fino alla data dello stesso.